Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-06-2024

Giudicato civile

Preclusione alla proposizione della nuova domanda connessa


(Cc, articolo 2909; cpc, articoli 40 e 324)
Il principio, in virtù del quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, concerne i limiti oggettivi del giudicato, il cui ambito di operatività è correlato all′oggetto del processo e riguarda, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, estendendosi, non soltanto alle ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche a tutte le possibili questioni, proponibili in via di azione o eccezione, che, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia ed incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull′esistenza del diritto azionato, ma anche sull′inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del petitum e della causa petendi, fermo restando il requisito dell′identità delle personae. I limiti oggettivi del giudicato, pertanto, anche con riguardo al deducibile, non si estendono a domande diverse per petitum e causa petendi da quella proposta, rispetto alle quali può porsi soltanto il problema di una eventuale preclusione. La preclusione alla proposizione di una domanda in un nuovo giudizio non può tuttavia ritenersi sussistente in ragione del mero rapporto di connessione intercorrente con una domanda già proposta in un giudizio precedente, in quanto la connessione incide normalmente sulla competenza del giudice ma non postula il necessario cumulo delle domande connesse. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, essendo stato escluso, con efficacia di giudicato, il rapporto di idoneità tra le domande proposte nei due giudizi - e residuando la possibilità di individuare tra le stesse un mero rapporto di connessione - per un verso, la domanda risarcitoria, proposta per la prima volta nel giudizio in corso, non era interessata dal giudicato formatosi sulla domanda formulata e decisa nel giudizio precedente; per altro verso, la sua proposizione ex novo nel giudizio successivamente introdotto non era preclusa, sicché essa avrebbe dovuto essere esaminata nel merito).

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1259