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24-06-2024
Prova civile in genere
Fatti notori
(Cc, articolo 115)
Si reputano notori quei fatti, spesso presupposti, conoscibili dalla generalità delle persone a cagione della loro diffusa ripercussione o eco sociale, anche attraverso i mezzi di diffusione (crisi finanziarie, fenomeni economici diffusi, catastrofi, fenomeni sociali rilevanti e altro). Al riguardo, il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio), comportando una deroga al principio dispositivo e al contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile ed incontestabile, non potendo conseguentemente rientrare in tale nozione gli elementi valutativi implicanti particolari cognizioni, né le nozioni ricadenti nella scienza privata del giudice.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1128