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24-07-2024
Danno - Biologico e morale (non patrimoniale)
Liquidazione - Valore punto
(Cc, articoli 2043, 2056 e 2059)
La liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del valore punto, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità e in relazione all′aggravarsi della malattia, o che può diminuire in considerazione dell′età del danneggiato. Pertanto, ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito o aumentato in base alla fascia d′età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l′altra. Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari; le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l′id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale. (Orbene, ha osservato la Suprema Corte, nel considerare il fatto che al danneggiato, ora ricorrente in cassazione, erano state mutate le mansioni lavorative, onde evitargli affaticamento ed usura sul lavoro, per cui non era configurabile la cosiddetta cenestesi lavorativa e non vi era specifica prova che il danno riportato venisse ad incidere sulla sfera funzionale e dinamico-relazionale, la corte territoriale ha fatto buon governo dei suindicati principi).
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 10 gennaio 2024 n. 1037