Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-07-2024

Danno - Cagionato da cose in custodia

Infiltrazioni provenienti dalle parti condominiali


(Cc, articoli 1117 e 2051)
Nella responsabilità per le infiltrazioni nella proprietà esclusiva provenienti dalle parti condominiali non viene in considerazione una condotta illecita, commissiva o omissiva, imputabile al condominio. Il condominio è custode dei beni e dei servizi comuni ed è quindi obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché non sia recato pregiudizio a terzi, sicché risponde ex articolo 2051 del Cc dei danni da queste cagionati alla porzione di proprietà esclusiva di uno dei condomini. La fattispecie di cui all′articolo 2051 del Cc individua un′ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all′evento lesivo. La responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell′evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, la cui prova compete al custode.

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 10 gennaio 2024 n. 917