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24-06-2024
Conservazione della garanzia patrimoniale
Azione revocatoria
1)(Cc, articoli 2043, 2821 e 2901)
L′articolo 2901 del Cc ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l′insorgere della qualità di creditore che abilita all′esperimento dell′azione revocatoria ordinaria avverso l′atto di disposizione compiuto dal debitore.
2)(Cc, articoli 2740 e 2901)
Anche il credito litigioso è un credito eventuale idoneo a determinare l′insorgere della qualità di creditore che abilita l′esperimento sia dell′azione revocatoria sia dell′azione di simulazione. Non è necessario, infatti, essere titolare di un credito certo, liquido ed esigibile per proporre l′azione revocatoria ordinaria, essendo sufficiente una mera ragione creditoria, anche una aspettativa.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1243