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01-07-2024
Responsabilitā sanitaria
Attivitā svolta dal medico - Responsabilitā della struttura
(Cc, articoli 1218, 1228 e 2236)
Nella ipotesi in cui il paziente alleghi di aver subito danni in conseguenza di una attivitā svolta dal medico (eventualmente, ma non necessariamente, sulla base di un vincolo di dipendenza con la struttura sanitaria) in esecuzione della prestazione che forma oggetto del rapporto obbligatorio tra quest′ultima e il paziente, tanto la responsabilitā della struttura quanto quella del medico vanno qualificate in termini di responsabilitā contrattuale: la prima, in quanto conseguente all′inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalitā o di assistenza sanitaria, che il debitore (la struttura) deve adempiere personalmente (rispondendone ex articolo 1218 Cc) o mediante il personale sanitario (rispondendone ex articolo 1228 Cc); la seconda, in quanto conseguente alla violazione di un obbligo di comportamento fondato sulla buona fede e funzionale a tutelare l′affidamento sorto in capo al paziente in seguito al contratto sociale con il medico che diviene quindi direttamente responsabile ex articolo 1218 Cc, della violazione di siffatto obbligo. Per quanto specificamente riguarda la responsabilitā della struttura sanitaria, la distinzione delle obbligazioni derivanti dal contratto atipico di spedalitā tra obbligazioni adempiute personalmente e obbligazioni adempiute per il tramite del personale sanitario assume rilievo classificatorio con riguardo al contenuto della prestazione di volta in volta erogata, ma a essa non corrisponde un diverso titolo di responsabilitā, in quanto l′inadempimento delle prime, al pari di quello delle seconde, si traduce nella violazione della medesima regola contrattuale stipulata tra le parti e consistente nel contratto di spedalitā.
Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7074