Studio Legale Pietrangeli Bernabei
03-07-2024

Assegno di mantenimento

Accertamento del tenore di vita della famiglia


(Costituzione, articoli 29 e 30; cc, articoli 156 e 337-ter; legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)
In tema di separazione personale dei coniugi, ai fini della determinazione dell′assegno di mantenimento in favore del coniuge economicamente più debole e dei figli minorenni o maggiorenni ma non economicamente autosufficienti e dell′accertamento delle condizioni economiche sentenza civile della famiglia, se la parte ha offerto elementi concreti e specifici a sostegno della richiesta di indagini della polizia tributaria, il giudice di merito non può rigettare la richiesta e, nel contempo, rigettare anche le domande su di essa fondate. Tale soluzione interpretativa risponde alla ratio dell′articolo 5, comma 9, legge 898 del 1970 (pur rilevante in materia di separazione personale dei coniugi, per l′unicità del concetto di crisi coniugale) che attribuisce al giudice il potere ufficioso di disporre accertamenti patrimoniali, al fine di far emergere nel processo consistenze economiche non palesate dalle parti, quando, in ragione del loro occultamento, l′ordinaria ripartizione dell′onere della prova renderebbe estremamente difficoltosa, se non impossibile, la loro rilevazione.

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 10 gennaio 2024 n. 918