Studio Legale Pietrangeli Bernabei
28-09-2023

Usucapione del bene espropriato

La parola alle Sezioni Unite della Suprema Corte

Le Sezioni Unite, preliminarmente, riportano i due orientamenti della giurisprudenza di legittimità sulla questione dell′usucapibilità di un immobile, validamente espropriato, con una valida ed efficace dichiarazione di pubblica utilità, ove il proprietario persista nel godimento del bene per un tempo utile a usucapirlo, ai sensi dell′art. 1158 c.c.

Secondo un primo orientamento, in tema di possesso ad usucapionem, tanto il trasferimento volontario, quanto quello coattivo di un bene non integrano necessariamente, di per sé, gli estremi del constitutum possessorium, poiché, con particolare riguardo ai trasferimenti coattivi conseguenti ad espropriazione per pubblica utilità, il diritto di proprietà è trasferito contro la volontà dellespropriato/possessore, e nessun accordo interviene fra questi e l′espropriante, né in relazione alla proprietà, né in relazione al possesso. Quindi, il provvedimento ablativo non determina, di per sé, un mutamento dell′animus rem sibi habendi in animus detinendi in capo al proprietario espropriato, il quale, pertanto, può del tutto legittimamente invocare, nel concorso delle condizioni di legge, il compimento in suo favore dell′usucapione, tutte le volte in cui alla dichiarazione di pubblica utilità, non siano seguiti né l′immissione in possesso, né l′attuazione del previsto intervento urbanistico da parte dell′espropriante, del tutto irrilevante risultando l′acquisita consapevolezza dell′esistenza dell′altrui diritto dominicale. In questo senso, si sono pronunciate la Sezione Prima, con sentenza n. 5293 del 2000 e la Sezione Seconda, con le sentenze nn. 5996 del 2014, n. 25594 del 2013, n. 13558 del 1999.

Secondo un altro orientamento, invece, il decreto di espropriazione è idoneo a far acquisire la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di diritto o di fatto con essa incompatibile e, qualora il precedente proprietario o un soggetto diverso continuino ad esercitare sulla cosa un′attività corrispondente del diritto di proprietà, la notifica o conoscenza del decreto ne comporta la perdita dell′animus possidendi, conseguendone che, ai fini della configurabilità di un nuovo possesso ad usucapionem, è necessario un atto di interversio possessionis. Questo orientamento è stato fatto proprio dalla Sezione Prima della Corte di Cassazione, colle sentenze nn. 6742 del 2014, 13669 del 2007, 12023 del 2004 e dalla Sezione Seconda, con le sentenze nn. 23850 del 2018 e 6966 del 1988.

Il Collegio condivide questo secondo orientamento, sia nelle controversie soggette al regime previgente al t.u. degli espropri (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 327) , nelle quali il decreto di esproprio (che nel caso in esame risale al 1975) sia emesso in forza di una dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza antecedente alla data del 30 giugno 2003, di entrata in vigore dello stesso testo unico (art. 57), sia, per ragioni parzialmente diverse, nelle controversie soggette alle disposizioni del medesimo testo unico.
In definitiva, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 651 del 2023, enunciano due importanti principi di diritto.

In primo luogo, affermano che nelle controversie soggette al regime normativo antecedente all′entrata in vigore del t.u. n. 327 del 2001, nelle quali la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta prima del 30 giugno 2003, nel caso in cui al decreto di esproprio validamente emesso (come è incontestato nella specie) che è idoneo a far acquisire al beneficiario dell′espropriazione la proprietà piena del bene e ad escludere qualsiasi situazione di fatto e di diritto con essa incompatibile non sia seguita l′immissione in possesso, la notifica o la conoscenza effettiva del decreto comportano la perdita dell′animus possidendi in capo al precedente proprietario, il cui potere di fatto sul bene se egli continui ad occuparlo si configura come una mera detenzione, con la conseguenza che la configurabilità di un nuovo periodo possessorio, invocabile a suo favore ad usucapionem, necessita di un atto di interversio possessionis da esercitare in partecipata contrapposizione al nuovo proprietario, dal quale sia consentito desumere che egli abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio. Resta fermo il diritto dell′espropriato di chiedere la retrocessione totale o parziale del bene.

Il Collegio ha poi enunciato un principio, solo parzialmente diverso, con riguardo alle controversie soggette al t.u. n. 327 del 2001, nelle quali il decreto di esproprio sia emesso sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità intervenuta dopo il 30 giugno 2003, alla luce degli artt. 23 e 24 del medesimo testo unico, ovvero che nelle controversie soggette ratione temporis al t.u. n. 327 del 2001, l′esecuzione del decreto di esproprio con l′immissione in possesso del beneficiario dell′espropriazione (mediante redazione di apposito verbale) nel termine perentorio di due anni (art. 24, comma 1) costituisce condizione sospensiva di efficacia del decreto di esproprio (art. 24, comma 1, lett. f, h), con la conseguenza che il decreto di esproprio, se non è tempestivamente eseguito, diventa inefficace e la proprietà del bene si riespande immediatamente in capo al proprietario, perdendo rilevanza la questione dell′usucapione, salvo il potere dell′autorità espropriante di emanare una nuova dichiarazione di pubblica utilità entro i successivi tre anni (art. 24, comma 7), nel qual caso dovrà essere emesso un nuovo decreto di esproprio, eseguibile entro l′ulteriore termine di due anni di cui all′art. 24, comma 1; nel caso in cui il decreto di esproprio sia tempestivamente eseguito con la tempestiva redazione del verbale di immissione in possesso ma il precedente proprietario o un terzo continuino ad occupare o utilizzare il bene, si realizza una situazione di mero fatto non configurabile come possesso utile ai fini dell′usucapione.

Le Sezioni Unite specificano poi, che analogo principio vale anche nel caso in cui il procedimento espropriativo si concluda con la cessione volontaria del bene, la quale produce gli effetti del decreto di esproprio, ai sensi dell′art. 45, comma 3, t.u. del 2001, tra i quali vi è anche l′effetto, previsto dall′art. 23, comma 1, lett. f), del t.u., di sottoporre il passaggio del diritto di proprietà alla condizione sospensiva della esecuzione dell′atto di trasferimento, mediante l′immissione in possesso nel termine perentorio e con le modalità previste dall′art. 24.