Studio Legale Pietrangeli Bernabei
03-07-2024

Eredità e divisione

Progetto di divisione del giudice istruttore


(Cpc, articolo 789; disposizioni attuazione cpc, articolo 195)
Nel procedimento per lo scioglimento di una comunione, non occorre una formale osservanza delle disposizioni previste dall′articolo 789 del Cpc - ovvero la predisposizione di un progetto di divisione da parte del giudice istruttore, il suo deposito in cancelleria e la fissazione dell′udienza di discussione dello stesso - essendo sufficiente che il medesimo giudice istruttore faccia proprio, sia pure implicitamente, il progetto approntato e depositato dal Ctu, così come non è necessaria la fissazione dell′apposita udienza di discussione del progetto quando le parti abbiano già escluso, con il loro comportamento processuale (nella specie, richiedendo concordemente di differire la causa all′udienza di precisazione delle conclusioni e sollecitando, per quanto concerne la posizione di tre dei comunisti, l′assegnazione di una quota personale, in luogo di assegnazioni congiunte), la possibilità di una chiusura del procedimento mediante accettazione consensuale della proposta divisione, in tal modo giustificandosi la diretta rimessione del giudizio alla fase decisoria.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1122