Studio Legale Pietrangeli Bernabei
03-07-2024

Legato

Attribuzioni a titolo di legato o di erede


(Cc, articoli 588 e 1362)
La distinzione tra erede e legatario va individuata attraverso l′utilizzo delle comuni regole ermeneutiche. In particolare può ravvisarsi l′istituzione di erede ex re certa allorché la volontà del testatore sia stata quella di attribuire uno o più beni determinati come quota del suo patrimonio e non già come lascito autonomo senza conferimento della qualità di erede, ossia il legato, tenendo conto che l′assegnazione di beni determinati dà luogo ad una successione a titolo universale qualora il testatore abbia inteso chiamare l′istituto nell′universalità dei beni o in una quota del patrimonio relitto oppure ad un legato se egli abbia voluto attribuirgli singoli, individuati, beni. Peraltro, mentre in base al primo comma dell′articolo 588 del Cc l′istituzione di erede va desunta dal contenuto strettamente obiettivo dell′atto, di guisa che la volontà testamentaria, che pur sempre va ricercata, non ha il potere di determinare un′istituzione di erede che prescinda da un preciso rapporto con l′universalità di beni del testatore o con una quota di esso, con la conseguenza che, sempre che la chiamata venga in universam rem o pro quota si ha istituzione di erede quali che siano i termini, anche se impropri, usati dal testatore e anche nell′eventualità che parte dell′asse sia destinata a legati, viceversa, in base al secondo comma dello stesso articolo, accanto al criterio obiettivo dell′interpretazione desunta dal contenuto dell′atto, viene introdotto quello soggettivo dell′interpretazione ricavata dall′intenzione del testatore di assegnare beni determinati come quota del patrimonio, interpretazione cui è dato pervenire attraverso i comuni canoni della volontà testamentaria, sicché alla stregua del secondo comma dell′articolo 588 del Cc, anche l′assegnazione di determinati beni o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, tutte le volte che risulti che il testatore abbia inteso assegnare quei beni come quota del suo patrimonio, considerandoli, cioè, nel loro rapporto con il tutto.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1149