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03-07-2024
Legato
In sostituzione di legittima - Volontā inequivoca del testatore
(Cc, articoli 551 e 588)
Al fine della configurabilitā del legato in sostituzione di legittima, occorre che dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie risulti, in modo certo e univoco, la volontā del de cuius di tacitare il legittimario con l′attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilitā di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, laddove, in difetto di tale volontā, il legato deve ritenersi in conto di legittima. A tali fini, non occorre che la scheda testamentaria usi formule sacramentali, siccome non richieste dalla norma, potendo l′intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l′attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all′ereditā essere desunta anche dal complessivo contenuto della scheda testamentaria attraverso un′opportuna indagine interpretativa da cui risulti tale intenzione, senza che possano essere considerati elementi estrinseci al testamento se non espressamente richiamati nell′atto stesso. Lo stabilire se una disposizione testamentaria a favore di un legittimario integri un legato in sostituzione oppure in conto di legittima costituisce anch′esso accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimitā se congruamente e logicamente motivato ed immune da violazione dei canoni ermeneutici che devono presiedere all′interpretazione delle disposizioni di ultima volontā.
Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 gennaio 2024 n. 1149