Studio Legale Pietrangeli Bernabei
04-07-2024

Associazione di tipo mafioso

Confisca di un intero patrimonio aziendale


(Cp, articolo 416-bis, comma 7)

IL PRINCIPIO
Ai fini dell′applicazione della confisca prevista dall′articolo 416-bis, comma 7, del Cp in relazione al capitale sociale e al patrimonio di un′impresa, occorre accertare se essa possa o meno essere qualificata come "mafiosa", condizione che ricorre quando vi sia totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale, ovvero quando l′intera attività d′impresa sia inquinata da risorse di provenienza delittuosa che abbiano determinato una contaminazione irreversibile dell′accumulo di ricchezza, rendendo impossibile la destinazione tra capitali leciti ed illeciti, o, infine, quando l′impresa sia asservita al controllo della consorteria, condividendone progetti e dinamiche e divenendone lo strumento operativo, con conseguente commissione tra le attività d′impresa e mafiosa; mentre, a tal fine, è insufficiente la mera partecipazione al sodalizio criminale dell′amministratore.

LA NOTA
In termini, di recente, sezione I, 24 novembre 2021, Fallanca, nonché sezione V, 5 luglio 2022, Facciolo e altro, secondo la quale, in definitiva, ai fini del sequestro funzionale alla confisca del patrimonio di un′azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell′impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all′ipotizzato sodalizio criminale, non essendo sufficiente, di per sé, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti funzioni di amministrazione della società, ovvero la mera partecipazione al sodalizio criminale dell′amministratore. La sentenza Facciolo ha altresì affermato che la partecipazione ad associazione mafiosa ed il concorso esterno costituiscono fenomeni alternativi fra loro, in quanto la condotta associativa implica la conclusione di un pactum aceleris fra il singolo e l′organizzazione criminale, in forza del quale il primo rimane stabilmente a disposizione della seconda per il perseguimento dello scopo sociale, con la volontà di appartenere al gruppo, e l′organizzazione lo riconosce ed include nella propria struttura, anche per facta concludentia e senza necessità di manifestazioni formali o rituali, mentre il concorrente esterno è estraneo al vincolo associativo, pur fornendo un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell′associazione, ovvero di un suo particolare settore di attività o articolazione territoriale, e diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima. Questa differenza, secondo tale decisione, si riflette sull′apprezzamento dei presupposti per la confisca ex articolo 416-bis, comma 7, del Cp, nel senso che, nei confronti dell′imprenditore "colluso", mero concorrente esterno, e non partecipe dell′associazione, occorre verificare in che termini l′impresa di un soggetto non inserito nella compagine associativa, ma che fornisca un contributo causalmente orientato alla conservazione o al rafforzamento delle capacità operative dell′associazione si rapporti alla necessità che, appunto ai fini della confisca, l′impresa stessa sia qualificabile come mafiosa, con totale sovrapposizione tra le compagini associativa e criminale.

Cassazione penale, Sezione I, sentenza 10 novembre 2023-29 marzo 2024 n. 13094