Studio Legale Pietrangeli Bernabei
15-07-2024

Misura precautelare CODICE ROSSO

Arresto in flagranza differita esteso alle violenze domestiche

La Cassazione applica per la prima volta quanto previsto dalla l. n. 168/2023 dove, all′articolo 10, č stata ridefinita la nozione di flagranza, estendendola a chi appare colpevole di condotte di violenza domestica sulla base di documentazione video-fotografica o di altro genere a condizione che identificazione e arresto avvengano entro 48 ore dal fatto. La misura precautelare dell′arresto in flagranza differita a tutela della vita e dell′integritā fisica delle vittime dei reati da codice rosso ha un antecedente nel nostro ordinamento in relazione alle violenze negli stadi o nel corso di manifestazioni pubbliche e "appare ancorata alla emersione, attraverso un documento autoevidente, quale la documentazione risultante da ripresa videofotografica e da dispositivi di comunicazione (telefonini o altro mezzo informatico) di episodi di violenza, minaccia o aggressione alla persona, integranti i reati di maltrattamenti in famiglia, o stalking ovvero connessi alla violazione delle misure dell′allontanamento dalla casa familiare o divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa".
L′arresto che si risolve nell′attribuzione in via eccezionale alla polizia giudiziaria del potere di privare della libertā una persona si giustifica come misura immediata, che ha come presupposto la contestualitā causale, di tempo e di spazio tra il delitto e la privazione della libertā, nella convinzione dell′altissima probabilitā della colpevolezza dell′arrestato. La Corte mette in evidenza il fondamento, davanti all′aumento dei casi di violenza domestica e di gravi delitti ai danni di coniugi e conviventi, dell′estensione della misura precautelare. Ne mette anche in luce la distinzione rispetto alle condotte violente in occasione di eventi sportivi o manifestazioni pubbliche; la violenza domestica infatti si caratterizza, soprattutto per i maltrattamenti familiari, per l′abitualitā, requisito che č difficilmente acquisibile sulla base del semplice dato documentale costituito dalla videoripresa o dalla documentazione informatica, in ogni caso, in sede di convalida dell′arresto, il giudice deve considerare il fatto documentato come non isolato ma come ultimo anello di una catena di condotte violente precedenti.

Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 19 aprile 2024 n. 16668