Studio Legale Pietrangeli Bernabei
15-07-2024

Mandato - Rappresentanza

Azione del contraente nei confronti del rappresentante senza poteri


(Cc, articoli 1398, 2036 e 2697)

L′azione che un contraente, il quale abbia confidato senza colpa nell′efficacia del contratto, può esperire contro il rappresentante senza poteri della controparte, a norma dell′art. 1398 c.c., al fine di essere risarcito del danno sofferto (spese, dispendio di attività etc.) non coincide con l′azione che il medesimo contraente può eventualmente proporre, indipendentemente dal suo atteggiamento psicologico nella conclusione del contratto, per il recupero di beni o somme che il falsus procurator o altri abbiano senza titolo acquisito, in forza del negozio inefficace. L′esperimento di una delle suddette azioni non è di ostacolo alla proposizione dell′altra.

Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 27 marzo-10 aprile 2024 n. 9679