Studio Legale Pietrangeli Bernabei
17-07-2024

Responsabilità - Vendita

Avvenuto pagamento del corrispettivo prima del rogito


(Cc, articoli 1176, 1218, 1223, 1227, 1470, 1476, 1486, 1483, 1498, 2236 e 2858)

IL PRINCIPIO
Non riveste efficacia scriminante della responsabilità del notaio l′avvenuto pagamento del prezzo prima del rogito perché il danno non è costituito dal pagamento del prezzo, bensì dall′effettivo nocumento per l′acquirente che stipula il rogito ignaro delle iscrizioni pregiudizievoli e successivamente è costretto a sopportare esborsi per ottenere la cancellazione delle stesse.

LA NOTA
La Suprema Corte ha stabilito che il danno che il notaio rogante il contratto di compravendita di un immobile, il quale abbia omesso di effettuare le dovute visure ipotecarie, è tenuto a risarcire all′acquirente dell′immobile successivamente sottoposto ad esecuzione immobiliare da parte del creditore ipotecario ed aggiudicato ad un terzo, va commisurato all′effettivo nocumento sofferto dalla parte; tale pregiudizio potrà anche esser pari al valore dell′immobile ove il proprietario del bene, a causa dell′omissione colposa del notaio, abbia perduto l′immobile con l′esproprio o a causa del rilascio del bene; diversamente, sul presupposto dell′accertata responsabilità del professionista, questi potrà essere condannato al risarcimento per equivalente commisurato, quanto al danno emergente, all′entità delle somme che gli acquirenti devono corrispondere per soddisfare i creditori e liberare l′immobile dalle formalità pregiudizievoli, al fine di conservare la proprietà, con la conseguenza che le spese di purgazione rappresenteranno il danno e, nel contempo, la sua misura.

Cassazione civile, Sezione III, sentenza 11 aprile 2024 n. 9902