Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-07-2024

Opposizione a verbale di accertamento

Preavviso di fermo


(Decreto legislativo 10 settembre 2011 n. 150, articolo 6)
La competenza del giudice di pace è per materia, in ordine alle controversie aventi ad oggetto l′opposizione a verbale di accertamento, ex articolo 7 del Dlgs n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell′art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza-ingiunzione. Gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all′impugnativa del preavviso di fermo, in quanto azione di accertamento negativo. (Nel caso in esame, ha osservato la Suprema corte, sussiste in ogni caso la competenza del Giudice di pace, sia che il preavviso di fermo abbia quale presupposto il mancato pagamento dei verbali di contravvenzione - come affermato nel ricorso -, sia che riguardi il mancato pagamento di ordinanza-ingiunzione, trattandosi di importi relativi a sanzioni edittali ampiamente inferiori al limite previsto dall′articolo 6 comma 4 lettera a) del decreto legislativo n. 150 del 2011).

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 14 marzo 2024 n. 6790