Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-07-2024

Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio

Opposizione da parte di singoli condomini


(Cc, articoli 1130 e 1131; Cpc, articoli 100 e 645)
I singoli condomini non sono legittimati a proporre opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, infatti, oggetto della domanda č un credito vantato dall′ingiungente nei confronti dell′ingiunto, con la conseguenza che, dal punto soggettivo, le parti del processo possono essere esclusivamente colui che ha proposto la domanda e colui cui tale domanda č diretta. Questa regola non trova eccezione con riguardo al condominio. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema Corte, risulta dagli atti di causa che il credito vantato in via monitoria dal terzo riguardava somme per l′esecuzione di lavori sulle parti comuni dell′edificio, in forza, deve presumersi, in mancanza di indicazioni contrarie, di una regolare delibera da parte dell′assemblea condominiale e di un contratto di appalto concluso dall′amministratore. La posizione debitoria del condominio vantata in via monitoria atteneva pertanto a spese per la manutenzione di beni comuni, assunte nell′interesse dei condomini. Ferma in tal caso la legittimazione dell′amministratore, ai sensi dell′articolo 1131 del Cc, ad agire ed essere convenuto in giudizio in dipendenza del rapporto contrattuale intrattenuto dal condominio con il terzo, la questione se in tale evenienza possa essere riconosciuta una legittimazione autonoma, concorrente o sostitutiva, dei singoli condomini va risolta in senso negativo).

Cassazione civile, Sezione II sentenza 15 marzo 2024 n. 7053