Studio Legale Pietrangeli Bernabei
24-07-2024

Compimento di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà

Dolo decettivo


(Cc, articoli 1427, 1429 e 1439)
Il dolo, come causa di invalidità del contratto, consiste nel compimento ad opera della parte contrattuale di artifici e raggiri idonei a travisare la realtà e a fornire una falsa rappresentazione, determinando proprio in forza di tale falsa configurazione del reale un errore dell′altra parte su aspetti essenziali del negozio, tale da provocare il suo consenso a concluderlo. Il dolo decettivo conduce all′annullamento del contratto qualunque sia l′elemento sul quale il contraente sia stato ingannato e, dunque, in relazione a qualunque errore in cui sia stato indotto, ivi compreso quello sul valore o sulle qualità del bene oggetto del negozio. (Nella specie era stato sollecitato l′acquisto di un quadro come forma di sicuro investimento e assicurando che esso aveva un valore effettivo superiore al prezzo di acquisto ed era stato rilasciato un documento, denominato certificato di opera garantita, ove era indicato il prezzo di 8.900,00 euro superiore a quello di acquisto di 6.900,00 euro: il giudice di appello ha ritenuto che la venditrice avesse posto in essere una falsa e distorta rappresentazione della realtà che aveva determinato il defraudato all′acquisto di un oggetto presentandolo come forma di sicuro investimento, mentre, in realtà, opere del tutto simili, dello stesso autore, risultavano aggiudicate, in aste, a prezzi oscillanti tra i 200 e i 350 euro).

Cassazione civile, Sezione II, sentenza 15 marzo 2024 n. 7011