Studio Legale Pietrangeli Bernabei
29-07-2024

Rivendicazione

Originaria appartenenza del bene a un comune dante causa


(Cc, articoli 948, 1159 e 2697)

Il rigore del principio secondo il quale l′attore in rivendica deve provare la sussistenza dell′asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell′usucapione, risulta attenuato in caso di mancata contestazione da parte del convenuto dell′originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, ben potendo in tale ipotesi il rivendicante assolvere l′onere probatorio su di lui incombente limitandosi a dimostrare di avere acquistato tale bene in base ad un valido titolo di acquisto. (Nel caso di specie, ha osservato la Suprema corte, l′impugnata sentenza si è conformata a tale orientamento, ed ha esaminato e messo a confronto i titoli di acquisto a titolo derivativo delle parti, fino ad arrivare alla comune dante causa, la cui proprietà della grotta non è stata contestata da parte del ricorrente, che ha solo dedotto che successivamente sarebbero intervenute delle modifiche dello stato dei luoghi ad opera dei suoi danti causa e ad opera della controparte).

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 18 marzo 2024 n. 7180