Studio Legale Pietrangeli Bernabei
29-07-2024

Danno - Biologico e morale

Danno lungolatente


(Cc, articoli 1223, 2043 e 2059)

Il danno biologico non consiste nella semplice lesione dell′integrità psicofisica in sé e per sé considerata, bensì nelle conseguenze pregiudizievoli per la persona, sicché, in mancanza di dette conseguenze, difetta un danno risarcibile, altrimenti configurandosi un danno in re ipsa, privo di accertamento sul nesso di causalità giuridica (necessario ex articolo 1223 Cc) tra evento ed effetti dannosi, con l′ulteriore conseguenza che in caso di danno c.d. lungolatente, come quelli di contrazione di epatite da emotrasfusione infetta (nella specie, contagio da HCV), il risarcimento deve essere liquidato solo con riferimento al momento di manifestazione dei sintomi e non dalla contrazione dell′infezione.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 15 marzo 2024 n. 7077