Studio Legale Pietrangeli Bernabei
29-07-2024

Condominio negli edifici

Delibere nulle e delibere annullabili


(Cc, articoli 1137 e 1418)

In tema di condominio degli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell′assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all′ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell′assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietā esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all′oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell′assemblea, quelle con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell′assemblea, quelle genericamente affette da irregolaritā nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all′oggetto. (Nel caso di specie, dolendosi il condomino attore, in sede di impugnazione di una delibera assembleare, di un vizio attinente all′avviso di convocazione assembleare, il giudice adito, richiamato l′enunciato principio, ha scrutinato l′eccezione di decadenza tempestivamente sollevata dal Condominio convenuto, ritenendola tuttavia infondata).

Tribunale di Bologna, Sezione III civile, sentenza 14 marzo 2024 n. 2174