Studio Legale Pietrangeli Bernabei
29-07-2024

Locazioni

Uso diverso dall′uso abitativo - Art. 10 della legge n. 392 del 1978 - Partecipazione del conduttore all′assemblea dei condomini


(Legge n. 392/1978, articoli 10 e 41)

In tema di locazione, l′articolo 10 della legge n. 392 del 1978, non innovato dalla riforma del condominio ed applicabile ex articolo 41 stessa legge anche alla locazione di immobili urbani ad uso diverso da quello abitativo, prevede il diritto del conduttore di intervenire in luogo del proprietario nelle delibere dell′assemblea condominiale relative alle spese e modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento dell′aria. Trattasi di norma eccezionale, in quanto introduce un′ipotesi di sostituzione legale del conduttore al proprietario nelle assemblee dei condomini convocate per deliberare su specifici punti all′ordine del giorno, e cioè le spese e le modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d′aria: proprio perché norma eccezionale, la stessa deve ritenersi applicabile solo all′ipotesi espressamente prevista senza possibilità di interpretazione estensiva. (Nel caso di specie, nell′accogliere la domanda del locatore di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice, il giudice adito ha disatteso anche la doglianza con la quale quest′ultima aveva lamentato l′omessa convocazione alla riunione in cui l′assemblea dei condomini aveva affidato la gestione del condominio ad una società esterna, trattandosi a ben vedere di materia non rientrante tra quelle, tassative, che formavano oggetto del diritto di intervento e/o di voto da parte del conduttore dell′immobile locato).

Tribunale di Vicenza, Sezione I civile, sentenza 7 novembre 2023 n. 2182