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04-09-2024
Contratto di mutuo
Banche, validi i mutui senza Tan se si può risalire a condizioni economiche
Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 13 giugno 2024 n. 16456
La Corte di appello aveva rigettato l′opposizione contro il decreto ingiuntivo di una Finanziaria affermando che nel contratto "è specificato il TAEG/ISC ed è indicata la somma concretamente dovuta, in ogni rata di rimborso, a titolo di interessi". Il ragionamento è stato condiviso dalla Cassazione secondo cui la Corte distrettuale non ha affermato che è sufficiente la sola indicazione del Taeg per la validità del contratto ma ha puntualizzato che nel caso specifico erano "analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento". Nel contratto di finanziamento erano indicati: "il tasso di indicizzazione, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il Taeg o l′indicazione sintetico di costo richiesti dalle Istituzioni fornite dalla Banca d′Italia agli operatori di settore". Le condizioni contrattuali erano da integrare "con il piano finanziario, anch′esso concordato dalle parti, dal quale si desume chiaramente il valore dell′operazione nel tempo attraverso il numero delle rate e l′ammontare di ciascuna di esse, con l′incidenza degli interessi, del tasso debitore, delle spese". Quanto al T.A.N., la Corte di appello aggiungeva che "tale valore si desume agevolmente dal piano di ammortamento approvato dalle parti, che riporta tutti gli elementi a ciò utili". Per la Cassazione la Corte territoriale ha fondato la decisione di validità del contratto, sotto il profilo contestato, "non già in ragione della sola indicazione del T.A.E.G., ma anche dal fatto che il documento contrattuale ed i relativi allegati (tra cui il piano di ammortamento) consentivano un′agevole individuazione delle condizioni economiche del contratto".