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05-09-2024
Infortuni sul lavoro
Niente colpa del datore se informa il dipendente del pericolo di certe sostanze
Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 10 giugno 2024 n. 23049
La Cassazione, prima di pronunciarsi, ha ripercorso i due gradi di giudizio di merito: il tribunale aveva ritenuto che ci fosse un nesso causale tra la condotta colposa e l′evento delittuoso, essendo ascrivibile la lesione riportata dal lavoratore all′omessa adozione di misure e accorgimenti imposti all′imprenditore dalle norme di legge poste a tutela dell′integrità del lavoratore. L′evento lesivo si sarebbe potuto scongiurare, per il giudice di primo grado, designando quale preposto alla sicurezza un soggetto dotato di maggiore professionalità, competenza ed esperienza e vigilando su certe prassi aziendali, così da tutelare il lavoratore anche dalla propria stessa imprudenza. La Corte d′appello, invece, con la sentenza impugnata in Cassazione ha ribaltato la condanna adottando il seguente percorso argomentativo: presso l′azienda il rischio di esposizione ad agenti chimici era qualificabile basso e l′unico lavoratore addetto all′uso della soda caustica era altro dipendente, allo scopo regolarmente formato. Con riferimento agli altri lavoratori occasionalmente esposti al rischio, tra cui il ricorrente, sussisteva per il datore di lavoro l′obbligo di informazione e addestramento, e non anche formazione, che l′imputato risultava avere regolarmente adempiuto. In base alle risultanze di un testimone risultava che il datore avesse informato i lavoratori sulla pericolosità di determinate sostanze, tra cui la soda caustica. La Cassazione ha ritenuto meritevole di apprezzamento la sentenza d′appello poiché l′evento lesivo si era verificato durante il lavoro da sempre effettuato, così da poter essere qualificato come imprevedibile e non cero addebitabile alla responsabilità del datore.