Studio Legale Pietrangeli Bernabei
09-09-2024

Assegno bancario

Promessa di pagamento


Cassazione civile - Sezione I, ordinanza 24 aprile 2024 n. 11125

IL PRINCIPIO
L′assegno bancario - ma le stesse considerazioni valgono per la cambiale con azione cartolare prescritta - deve considerarsi, nei rapporti tra traente e prenditore, come promessa di pagamento ai sensi dell′articolo 1988 del codice civile, anche nel caso in cui l′azione cartolare non possa essere più esperita per l′intervenuta prescrizione, con la conseguente configurabilità della presunzione "iuris tantum" dell′esistenza del rapporto sottostante, restando quindi il destinatario della promessa di pagamento dispensato dall′onere di provare la sussistenza del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria.

LA NOTA
La Corte ha anche affermato che, in tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l′obbligo della specifica approvazione per iscritto di cui all′articolo 1341, comma 2, del codice civile, non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l′intero contenuto del contratto in modo che l′altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è altresì necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all′indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Ne consegue che non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l′altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto (Cassazione, sentenza n. 20461/20).