Studio Legale Pietrangeli Bernabei
09-09-2024

Conto corrente con apertura di credito

Ripetizione interessi non dovuti


(Cc, articoli 1194, 1842, 2033 e 2697)
In tema di conto corrente bancario, ove al conto acceda un′apertura di credito, grava sul cliente che esperisce l′azione di ripetizione di interessi non dovuti l′onere di allegare e provare l′erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all′articolare 1194 del Cc (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio. In particolare, in materia di contratti bancari che prevedano il pagamento di interessi anatocistici o a tasso ultralegale, la prova dell′inesistenza di una giusta causa dell′attribuzione patrimoniale, compiuta in favore del convenuto, grava sull′attore in ripetizione dell′indebito, ancorché si tratti di prova di un fatto negativo. In linea generale, l′onere probatorio gravante, a norma dell′articolo 2697 del Cc, su chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l′estinzione del diritto da altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, tanto più se l′applicazione di tale regola dia luogo ad un risultato coerente con quello derivante dal principio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova, riconducibile all′articolo 24 della Costituzione e al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l′esercizio dell′azione in giudizio. Tuttavia, non essendo possibile la materiale dimostrazione di un fatto non avvenuto, la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario, o anche mediante presunzioni dalle quali possa desumersi il fatto negativo.

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 11 aprile 2024 n. 9757