Studio Legale Pietrangeli Bernabei
09-09-2024

Leasing finanziario

Mancato adempimento da parte del fornitore - Pagamento del prezzo da parte del concedente - Rimborso della somma da parte dell′utilizzatore


(Cc, articoli 1322, 1375 e 1463)

In tema di leasing finanziario, fattispecie che realizza una figura di collegamento negoziale tra il contratto di leasing ed il contratto di fornitura, il concedente che paghi al fornitore il prezzo del bene, pur essendo a conoscenza del mancato adempimento, da parte di quest′ultimo, dell′obbligo di consegna, non può pretendere dall′utilizzatore il rimborso della somma versata atteso che, costituendo l′inadempimento del fornitore una causa di sopravvenuta impossibilità di adempiere ai sensi dell′art. 1463 Cc, il pagamento effettuato risulta privo di causa e non giustificabile in rapporto all′obbligo di esecuzione del contratto secondo buona fede.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 9 aprile 2024 n. 9577