Studio Legale Pietrangeli Bernabei
09-09-2024

Leasing finanziario

Verbale di consegna - Sottoscrizione senza riserve da parte dell′utilizzatore


(Cc, articoli 1227, 1322 e 1463)

In tema di leasing, se l′utilizzatore accetta di sottoscrivere senza riserve il verbale di consegna, pure a fronte di una consegna incompleta da parte del fornitore (invece di rifiutare la prestazione e far constatare il rifiuto nel relativo verbale), egli pone il concedente nelle condizioni di dover adempiere la propria obbligazione verso il fornitore, ma non gli può essere allora consentito di opporre al concedente che la consegna non è stata completa né di fondare su ciò il diritto di sospendere il pagamento dei canoni. In particolare utilizzatore e concedente hanno, nei confronti del fornitore, un interesse comune (sicché su entrambi grava un onere di collaborazione), di talché, se il contratto di compravendita prevede che il fornitore consegni la cosa direttamente all′utilizzatore, ed il contratto di leasing prevede, a sua volta, che l′utilizzatore la riceva, il concedente che resta obbligato al pagamento del prezzo, nell′adempiere, deve far in modo di salvaguardare l′interesse dell′utilizzatore all′esatto adempimento, mentre questi è, dal suo canto, gravato, nei confronti del concedente, dell′onere di comportarsi, rispetto al momento della consegna, in modo diligente, sì che non ne risulti sacrificato per altro verso l′interesse che anche il concedente ha all′esatto adempimento da parte del fornitore, secondo un modello comportamentale comune improntato alla reciproca cooperazione onde conseguire l′esatto adempimento da parte del fornitore. Ne consegue che non può essere, a tale stregua, convenzionalmente previsto il trasferimento sull′utilizzatore del rischio della mancata consegna della cosa da parte del fornitore, né della consegna di una cosa con vizi che la rendano diversa da quella pattuita per la mancanza dei requisiti necessari all′uso; e che il rischio del modo in cui la consegna della cosa è compiuta dal fornitore al cliente va posto a carico e perciò anche eventualmente ripartito tra il concedente e l′utilizzatore, se ambedue abbiano concorso a dare causa al danno che ne è risultato, in applicazione della regola dettata dall′articolo 1227 del Cc, per cui mentre il debitore (nel caso il concedente, rispetto alla obbligazione assunta di concedere in uso la cosa verso un canone) risponde del mancato o difettoso adempimento se questo è dipeso da causa a lui imputabile, il creditore (nel caso l′utilizzatore) non ha diritto a che gli sia risarcito il danno che ha concorso a cagionare.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 9 aprile 2024 n. 9577