Studio Legale Pietrangeli Bernabei
11-09-2024

Distanze legali

Deroghe contenute in normativa regionale alla disciplina sulle distanze stabilita da disposizioni statali


(Cc, articoli 869 e 873; Decreto ministeriale lavori pubblici, 2 aprile 1968 n. 1444, articolo 9)

In tema di distanze tra costruzioni, la deroga alla disciplina stabilita dalla normativa statale realizzata dagli strumenti urbanistici regionali deve ritenersi legittima quando faccia riferimento ad una pluralità di fabbricati ("gruppi di edifici") che siano oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche che evidenzino una capacità progettuale tale da definire i rapporti spazio-dimensionali e architettonici delle varie costruzioni, considerate come fossero un edificio unitario, e siano finalizzate a conformare un aspetto complessivo di determinate zone, poiché la legittimità di tale deroga è strettamente connessa al governo del territorio e non, invece, ai rapporti tra edifici confinanti isolatamente intesi.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 11 aprile 2024 n. 9804