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11-09-2024
Dichiarazione di fallimento e sentenza dichiarativa - Imprenditore agricolo
Esenzione dal fallimento
(Cc, articolo 2135; Regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, articolo 1)
La esenzione dell′imprenditore agricolo dal fallimento viene meno se non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attivitā con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attivitā connesse previste dall′articolo 2135, comma 3, del Cc assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l′esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attivitā di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex articolo 2135, comma 1, del Cc, il corrispondente onere probatorio.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 9 aprile 2024 n. 9582