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12-09-2024
Adozione
Stato di adottabilità - Situazione di abbandono
(Cpc, articoli 102 e 370; Legge 4 maggio 1983 n. 184, articoli 15 e 17)
Nei procedimenti volti alla dichiarazione dello stato di adottabilità i genitori del minore sono litisconsorti necessari che godono di una legittimazione autonoma, connessa ad una serie di poteri, facoltà e diritti processuali che non possono essere preclusi permanendo la integrità della loro posizione processuale ed il potere di partecipare a tutte le fasi nelle quali si articola il procedimento. Ne consegue che pur se il litisconsorte necessario non abbia proposto autonomo ricorso per Cassazione avverso il provvedimento cassato, lo stesso ha la facoltà di richiedere la revoca della dichiarazione di adottabilità dei minori in sede di rinvio attesa la qualità di parte necessaria al giudizio fin dal primo grado. (Nella specie peraltro, ha osservato la Suprema corte, la madre biologica si è regolarmente costituita in primo grado ed in appello).
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 8 aprile 2024 n. 9336
(Legge 4 maggio 1983 n. 184, articoli 1 e 8)
La situazione di abbandono si caratterizza per il fatto che il minore, anche indipendentemente da una situazione di colpa del genitore, si trovi ad essere privo non transitoriamente di assistenza morale e materiale da parte dei genitori tenuti a provvedervi. Ne consegue che l′adottabilità può essere dichiarata anche quando lo stato di abbandono sia determinato da una situazione psicologica e/o fisica grave e non transitoria, che renda il genitore, ancorché ispirato da sentimenti di amore sincero e profondo, inidoneo ad assumere ed a conservare piena consapevolezza delle proprie responsabilità verso il figlio, nonché ad agire in modo coerente per curarne nel modo migliore lo sviluppo fisico, psichico e affettivo, sempre che il disturbo sia tale da coinvolgere il minore, producendo danni irreversibili al suo sviluppo ed al suo equilibrio psichico. Infatti in tema di dichiarazione di adottabilità, la condizione di persistente mancanza di assistenza morale e materiale dei figli minorenni e l′incapacità a porre rimedio a tale situazione da parte del genitore, non viene meno per effetto della mera dichiarazione di quest′ultimo a prendersene cura, che non si concretizzi in atti o comportamenti giudizialmente controllabili, tali da escludere la possibilità di un successivo abbandono.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 11 aprile 2024 n. 9798