Studio Legale Pietrangeli Bernabei
12-09-2024

Responsabilità medica

Presunzione ex articolo 1218 del Cc


(Cc, articoli 1176, 218, 2230 e 2236)

Nel giudizio di responsabilità medica, per superare la presunzione di cui all′articolo 1218 del Cc non è sufficiente dimostrare che l′evento dannoso per il paziente costituisca una complicanza, rilevabile nella statistica sanitaria, dovendosi ritenere tale nozione - indicativa nella letteratura medica di un evento, insorto nel corso dell′iter terapeutico, astrattamente prevedibile ma non evitabile - priva di rilevo sul piano giuridico, nel cui ambito il peggioramento delle condizioni del paziente può solo ricondursi ad un fatto o prevedibile ed evitabile, e dunque ascrivibile a colpa del medico, ovvero non prevedibile o non evitabile, sì da integrare gli estremi della causa non imputabile. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice a quo si è uniformato a tale principio là dove ha escluso che la dissecazione fosse dovuta ad una errata manovra del medico ed ha ritenuto che la sua condotta fosse stata conforme a diligenza e protocolli medici, con ciò ritenendo che la prova liberatoria della riconducibilità causale dell′evento ad un fatto esterno alla prestazione medica e non evitabile fosse stata fornita).

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 8 aprile 2024 n. 9198