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18-09-2024
Estinzione della fideiussione
Permanenza dell′obbligo del fideiussore
(Cc, articolo 1957)
In tema di fideiussione, l′articolo 1957, comma 1 del Cc, a mente del quale "il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell′obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate", esige che tali istanze, anche se stragiudiziali, siano proposte entro sei mesi e che le stesse siano "diligentemente continuate". La "ratio" della citata disposizione risiede invero nell′esigenza di evitare che il fideiussore si trovi esposto all′aumento indiscriminato degli oneri inerenti alla sua garanzia, per non essersi il creditore tempestivamente attivato al primo manifestarsi dell′inadempimento, contando presumibilmente sulla responsabilità solidale del fideiussore. (Nel caso di specie, relativo a un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per ottenere il pagamento di somme ingiunte ad una società a titolo di rate insolute relative a un contratto di locazione finanziaria immobiliare, assistito da garanzia fideiussoria, il giudice adito, rilevato che la società opposta non aveva promosso e coltivato con diligenza le azioni per il recupero del proprio credito nei termini imposti dalla richiamata norma, ha ritenuto la stessa decaduta dal diritto a far valere in giudizio, nei confronti dei fideiussori opponenti, le proprie ragioni creditorie).
Tribunale di Arezzo, sezione civile, sentenza 26-29 aprile 2024 n. 432