Studio Legale Pietrangeli Bernabei
23-09-2024

Contratto bancario - Mutuo

Soglia antiusura - Interessi moratori


(Cc, articoli 1224, 1815; Cp, articolo 644; legge 7 marzo 1996 n. 108; Dl 29 dicembre 2000 n. 394, convertito dalla legge 28 febbraio 2001 n. 24, articolo 1)
La valutazione di usurarietà va compiuta anche con riferimento agli interessi di mora, ma non può essere parametrata al Tsu individuato per gli interessi corrispettivi, bensì a una "soglia" costituita dal Tegm, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori come rilevata dai decreti ministeriali di cui all′articolo 2, comma 1, della legge n. 108 del 1996, moltiplicato per il coefficiente in aumento e con l′aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell′articolo 2 della legge n. 108/1996; in caso di accertata usurarietà del tasso contrattualmente previsto, gli interessi moratori non sono dovuti nella misura (usuraria) pattuita, bensì in quella dei corrispettivi lecitamente convenuti, in applicazione dell′articolo 1224, comma 1, del codice civile.

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 23 febbraio-10 maggio 2022 n. 15505