Studio Legale Pietrangeli Bernabei
23-09-2024

Esposizione all′amianto

Legittimazione dell′Inail


(Cc, articolo 2043; cpc, articolo 99; Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, conv. con mod. dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, articolo 47)
L′articolo 47, comma 4, decreto legge n. 269 del 2203, convertito dalla legge n. 326 del 2003 prevede che la sussistenza e la durata dell′esposizione all′amianto, ai fini della concessione del relativo beneficio previdenziale, sono accertate e certificate dall′Inail. La circostanza che il trattamento pensionistico conseguente all′applicazione del detto beneficio sia erogato dall′Inps, non esclude che titolare dell′accertamento e della certificazione possa essere un soggetto diverso, e tale è la previsione della legge, che individua nell′Inail tale soggetto. Bisogna - pertanto - distinguere la legittimazione passiva relativa all′azione avente ad oggetto il trattamento pensionistico da quella relativa all′azione di responsabilità civile per erronea certificazione, che va identificata nel soggetto cui la legge demanda il compito relativo, e cioè l′Inail, che è nel presente giudizio, con riferimento a quest′ultima domanda, il soggetto passivamente legittimato.

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 9 maggio 2022 n. 14556