Studio Legale Pietrangeli Bernabei
23-09-2024

Infezioni da virus HBV, HIV e HCV - Contratte a seguito di emotrasfusioni

Responsabilità del Ministero della Salute


(Cc, articoli 1223, 1225, 1226, 2043 e 2056; legge 14 luglio 1967 n. 592
In caso di patologie conseguenti ad infezione da virus HBV, HIV e HCV, contratte a seguito di emotrasfusioni o di somministrazione di emoderivati, soltanto a partire dalla pubblicazione della legge n. 592 del 1967 sono risultati integrati gli obblighi di cautela la cui violazione consente di considerare colposa la omissione della vigilanza e del controllo da parte del Ministero della Salute. Peraltro, tenuto conto del lasso di tempo ragionevolmente occorrente per organizzare le attività di vigilanza e controllo, può individuarsi nel 1° gennaio 1969 la data oltre la quale è predicabile la responsabilità del Ministero in relazione a patologie correlate all′impiego di sangue infetto. (In applicazione del principio che precede la S.C. ha escluso la possibilità di configurare, nella specie, la responsabilità invocata dal ricorrente per le conseguenze di una trasfusione nell′anno 1963).

Cassazione civile, Sezione III, ordinanza 10 maggio 2022 n. 14748