Studio Legale Pietrangeli Bernabei
23-09-2024

Assegno di divorzio

Sopravvenienza di fatti nuovi concernenti la indisponibilità di mezzi adeguati ovvero le condizioni e il reddito dei coniugi


(Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 9; legge 1° agosto 1978 n. 436, articolo 2; legge 6 marzo 1987 n. 74, articolo 13)
Ai sensi dell′articolo 9 della legge n. 898 del 1970 (così come modificato dall′art. 2 della legge n. 436 del 1978 e dall′articolo 13 della legge n. 74 del 1987), le sentenze di divorzio passano in cosa giudicata rebus sie stantibus, rimanendo cioè suscettibili di modifica quanto ai rapporti economici o all′affidamento dei figli in relazione alla sopravvenienza di fatti nuovi, mentre la rilevanza dei fatti pregressi e delle ragioni giuridiche non addotte nel giudizio che vi ha dato luogo rimane esclusa in base alla regola generale secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile. Pertanto, nel caso di mancata attribuzione dell′assegno divorzile, in sede di giudizio di divorzio per rigetto o per mancanza della relativa domanda, la determinazione dello stesso può avvenire solo in caso di sopravvenienza di fatti nuovi concernenti le condizioni o il reddito di uno dei coniugi. (Nella specie il ricorrente denunziava che il ricorso della controparte, per la modifica delle condizioni di divorzio era inammissibile, non essendo emersi fatti nuovi circa la situazione economica delle parti. In applicazione del principio che precede la Suprema Corte ha disatteso il motivo, evidenziando che la controparte, nel richiedere la modifica delle statuizioni concernenti l′ammontare dell′assegno divorzile aveva addotto fatti nuovi, consistiti nella insussistenza del rapporto di lavoro, menzionato nell′accordo tra le parti in sede di separazione).

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 9 maggio 2022 n. 14581

(Legge 1° dicembre 1970 n. 898, articolo 5)
In materia di assegno divorzile, il giudizio sull′adeguatezza dei redditi degli ex coniugi - cui consegue nell′ipotesi di accertato squilibrio determinato dallo scioglimento del vincolo, l′operatività del meccanismo compensativo-retributivo per l′attribuzione e determinazione in concreto - deve essere improntato al criterio dell′effettività, con valutazione da svolgersi all′attualità e non in forza di un giudizio ipotetico, le cui premesse, quanto alla loro verificabilità, restino incerte, o si fondino su un ragionamento ipotetico i cui esiti vengano ricalcati su pregressi contesti individuali ed economici, non più rispondenti a quello di riferimento.

Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 9 maggio 2022 n. 14583