Studio Legale Pietrangeli Bernabei
25-09-2024

Unioni civili tra persone dello stesso sesso

Rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso di una delle parti dell′unione civile


(Costituzione, articolo 2; Dlgs 1° settembre 2011, n. 150, articolo 31; legge 20 maggio 2016, n. 76, articolo 1; Dpr 3 novembre 2000, n. 396, articolo 70-octies)
É costituzionalmente illegittimo l′articolo 1, comma 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76, nella parte in cui stabilisce che la sentenza di rettificazione anagrafica di attribuzione di sesso determina lo scioglimento automatico dell′unione civile senza prevedere, laddove l′attore e l′altra parte dell′unione rappresentino personalmente e congiuntamente al giudice, fino all′udienza di precisazione delle conclusioni, l′intenzione di contrarre matrimonio, che il giudice disponga la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento del vincolo fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

É costituzionalmente illegittimo l′articolo 70-octies, comma 5, del Dpr 3 novembre 2000, n. 396, nella parte in cui non prevede che l′ufficiale dello stato civile competente, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di sesso, proceda ad annotare, se disposta dal giudice, la sospensione degli effetti derivanti dallo scioglimento dell′unione civile fino alla celebrazione del matrimonio e comunque non oltre il termine di 180 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di rettificazione.

Corte costituzionale - Sentenza 22 febbraio-22 aprile 2024 n. 66