Studio Legale Pietrangeli Bernabei
26-09-2024

Alcoltest

Valido l′alcoltest eseguito su soggetto con ristagni esofagei ma che cammina sbandando


La Corte di appello aveva condannato un soggetto alla pena di mesi sei di arresto e a 1500 euro di ammenda per aver condotto l′auto in evidente stato di ebbrezza (ex articolo 186, comma 2, Dlgs n. 285/1992). L′imputato aveva presentato ricorso in Cassazione evidenziando che l′accertamento eseguito nei suoi confronti fosse illegittimo in quanto egli era affetto da "acalasia esofagea", e cioè una patologia che determinando il ristagno di liquidi (quindi anche di alcol), finiva per rendere inattendibile lo strumento di misurazione dell′alcoltest. I giudici della Cassazione si sono allineati alla decisione di secondo grado. Quest′ultima, infatti, è sembrata lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti spiegando le ragioni per cui è stata ritenuta irrilevante la patologia sofferta dall′imputato ai fini della stima del tasso alcolemico misurato. Contro l′automobilista gli Ermellini hanno evidenziato come lo stato di ebbrezza fosse comprovato da diversi elementi come l′equilibrio precario, il linguaggio sconnesso, le pupille dilatate e un atteggiamento di sfida verso gli agenti che lo avevano fermato. Elementi questi che nulla avevano a che vedere con la patologia di cui soffriva il reo. La Cassazione ha accolto il motivo di ricorso attinente la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena poiché i giudici di appello non si erano pronunciati sul punto. Così i Supremi giudici, non potendo entrare nel merito della vicenda, hanno rinviato la questione ai giudici di merito che si dovranno pronunciare.

Corte di cassazione - Sezione IV penale - Sentenza 18 giugno 2024, n. 24096