Studio Legale Pietrangeli Bernabei
26-09-2024

Assegno non trasferibile

Pagamento a persona diversa dal beneficiario


(Cc articolo 1176, comma 2; Rd 21 dicembre 1933 n. 1736, articolo 43)
Nell′ipotesi di messa all′incasso di assegno non trasferibile per conto di soggetto non legittimato può esser ritenuta liberatoria la prova offerta dall′istituto postale negoziatore dell′avvenuta identificazione con documento di identità.

(Cc articolo 1227, comma 1; Rd 21 dicembre 1933 n. 1736, articolo 43)
Nel caso di riscossione di assegno non trasferibile da parte di non legittimato può sussistere il concorso di responsabilità con l′istituto negoziatore del mittente che incautamente si sia avvalso della posta ordinaria nell′invio dell′assegno.

Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 24 aprile-30 maggio 2024 n. 15193