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26-09-2024
Cessione d′azienda
Esclusione della responsabilità in solido ex articolo 2560 del Codice civile
(Cc, articoli 1362, 1363, 2555 e 2560)
In caso di trasferimento di azienda, l′esclusione della responsabilità in solido prevista dall′articolo 2560, comma 2 del codice civile postula una reale dualità di soggetti e, dunque, una effettiva alterità tra il cedente e il cessionario, che non si verifica in tutti i casi in cui, in seguito al trasferimento, al di là della diversa forma o denominazione giuridica, la compagine sociale dell′impresa e gli organi amministrativi della stessa siano rimasti immutati, poiché in tali casi il trasferimento dell′azienda è solo formale. In queste ipotesi, non vi è spazio per l′applicazione dell′articolo 2560 del Cc, comma 2, poiché la norma non potrebbe esplicare la funzione che si riconduce alla sua ratio, ovverosia la salvaguardia dell′interesse dell′acquirente dell′azienda, quale accollante dei relativi debiti, ad avere precisa conoscenza degli stessi; interesse che si correla a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell′azienda.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza 29 aprile 2024 n. 11503