Studio Legale Pietrangeli Bernabei
30-09-2024

Contratto di mutuo

Consegna della somma o della cosa oggetto del contratto


(Cc, articoli 2222, 2225, 2697 e 2729)
Il mutuo va annoverato tra i contratti reali, il cui perfezionamento avviene con la consegna del denaro o delle altre cose fungibili che ne sono oggetto; ne consegue che la prova della materiale messa a disposizione dell′uno o delle altre in favore del mutuatario e del titolo giuridico da cui derivi l′obbligo della vantata restituzione costituisce condizione dell′azione, la cui dimostrazione ricade necessariamente sulla parte che la res oggetto del contratto di mutuo chiede in restituzione, non valendo a invertire tale onere della prova la deduzione, a opera del convenuto, di un diverso titolo implicante l′obbligo restitutorio, non configurandosi siffatta difesa quale eccezione in senso sostanziale.

Cassazione civile, Sezione II, ordinanza 26 aprile 2024 n. 11190