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30-09-2024
Spedizione di assegno non trasferibile a mezzo posta ordinaria
Sottrazione
(Cc, articoli 1175, 1176 e 1227; Dpr 156/73, articoli 83 e 84)
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche se munito di clausola di non trasferibilità, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, costituisce condotta idonea a giustificare l′affermazione del concorso di colpa del mittente; la spedizione con posta ordinaria di un assegno rappresenta l′esposizione volontaria del mittente a un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti, configurandosi dunque come un antecedente necessario dell′evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell′identificazione del presentatore.
Cassazione civile, Sezione I, ordinanza aprile n. 11149