Studio Legale Pietrangeli Bernabei
02-10-2024

Danno cagionato da cose in custodia

Ipotesi di responsabilità oggettiva


(Cc, articolo 2051)

1) La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia - prevista dall′articolo 2051 del Cc - ha carattere oggettivo e, perché possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l′osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e, d′altro canto, la funzione della predetta norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa. Deve, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d′uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio promosso da un condomino per ottenere la condanna di un Condominio al risarcimento dei danni arrecati alla propria unità immobiliare da infiltrazioni idriche provenienti dal comune lastrico solare del fabbricato, il giudice adito, riaffermato anche l′enunciato principio, ha accolto la domanda attorea, ritenendo, nella circostanza, l′ente di gestione convenuto responsabile in quanto del tutto inadempiente all′obbligo sullo stesso gravame di deliberare e di eseguire le necessarie opere di riparazione, consolidamento e di manutenzione del predetto lastrico).

Tribunale di Palermo, sezione II civile, sentenza 4 aprile 2024 n. 1994


2) La responsabilità di cui all′articolo 2051 del Cc, ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell′attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l′onere della prova liberatoria del caso fortuito, rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità o adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto un′azione di risarcimento danni asseritamente derivanti da infiltrazioni idriche verificatesi in uno stabile condominiale, il giudice adito, richiamato anche l′enunciato principio, ha respinto la domanda in quanto parte attrice non aveva provato gli elementi costitutivi della stessa, ovvero, più precisamente, non aveva dimostrato che i lamentati danni fossero eziologicamente riconducibili alle percolazioni provenienti dall′immobile di proprietà di parte convenuta).

Tribunale di Firenze, sezione II civile, sentenza 30 aprile-2 maggio 2024 n. 1386