Ricerca libera
Categorie
Famiglia (39)
Responsabilità civile (40)
Successioni (20)
Bancario (14)
Lavoro e previdenza (26)
Locazioni (21)
Diritti reali (17)
Marchi e Brevetti (2)
Condominio (28)
Interessi (1)
Fallimento (5)
Previdenza e assistenza (2)
Malasanità (12)
Compravendita (6)
Usucapione (10)
Procedimento civile (12)
Truffa (2)
Appalto (16)
Diritto Tributario (6)
Trasporto Aereo (5)
Violenza di genere (2)
Esecuzioni (1)
Responsabilità professionale (6)
Disabilità (2)
Diritto agrario (4)
Intermediazione finanziaria (1)
Societario (4)
Comodato (4)
Diritti fondamentali (5)
Pubblico impiego (4)
Compensazione (3)
Scuola (2)
Mediazione (5)
Contratti (17)
Simulazione (1)
Leasing (3)
Revocatoria (1)
Infortuni sul lavoro (Diritto Penale) (4)
Patto fiduciario (1)
Donazioni (4)
Diritto civile (19)
Espropriazioni (1)
Assicurazioni (5)
Penale (73)
Invalidità (1)
Azienda (2)
Crimini di guerra (1)
Amministrazione di sostegno (4)
Sanzioni amministrative (3)
Corte costituzionale (2)
Edilizia e urbanistica (2)
Diritto amministrativo (1)
02-10-2024
Bancarotta fraudolenta patrimoniale
Distrazione e dissipazione
(Rd 16 marzo 1942 n. 267, articolo 216, comma 1, numero 1)
IL PRINCIPIO
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta distrattiva si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l′impresa versi in uno stato di insolvenza, mentre la condotta di dissipazione consiste nell′impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell′azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti. La dissipazione consiste, in sostanza, in un distruggere giuridicamente o economicamente un bene per scopi estranei all′impresa, con atti a titolo gratuito o oneroso o con veri e propri atti di derelizione o di abdicazione; sicché tale condotta deve ravvisarsi non solo nelle ipotesi usuali di destinazione voluttuaria conseguente al vizio al gioco, ad avventura galanti e simili, ma anche nella preordinata dispersione di ingenti somme, in conseguenza di una lunga serie di vendite di merce a prezzo inferiore a quello di acquisto.
LA NOTA
Sulla questione, sezione V, 17 settembre 2014, Franzoni ed altro, secondo cui la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta per distrazione perché richiede, sotto il profilo oggettivo, l′incoerenza assoluta, nella prospettiva delle esigenze dell′impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza dell′autore della condotta di diminuire il patrimonio della stessa per scopi del tutto estranei alla medesima: nella specie, è stato escluso che potesse ravvisarsi la condotta di dissipazione, ma semmai quella di distrazione, nelle operazioni di vendita sottocosto poste in essere, giacché trattavasi, comunque, di operazioni con cui si intendevano realizzare scopi funzionali all′attività della società e coerenti con l′attività commerciale svolta nel settore dell′abbigliamento; nonché, sezione V, 15 ottobre 2020, Cimoli, dove si è affermato che, in tema di bancarotta fraudolenta, la condotta di "distrazione" si concreta in un distacco dal patrimonio sociale di beni cui viene data una destinazione diversa da quella di garanzia dei creditori, non rilevando se in quel momento l′impresa versi in stato di insolvenza, mentre quella di "dissipazione" consiste nell′impiego dei beni in maniera distorta e fortemente eccentrica rispetto alla loro funzione di garanzia patrimoniale, per effetto di consapevoli scelte radicalmente incongrue con le effettive esigenze dell′azienda, avuto riguardo alle sue dimensioni e complessità, oltre che alle specifiche condizioni economiche ed imprenditoriali sussistenti.
Cassazione penale, Sezione V, sentenza 12 marzo-31 maggio 2024 n. 21860