Studio Legale Pietrangeli Bernabei
03-10-2024

Colpa omissiva del medico

Accertamento della responsabilità


(Cp, articolo 40)
In punto di giudizio controfattuale e di conseguente sussistenza del nesso di causalità tra la condotta omissiva colposa addebitata al sanitario e l′evento letale, occorre accertare se la condotta doverosa omessa, ove eseguita, avrebbe potuto evitare l′evento, richiedendosi il preliminare accertamento di ciò che è naturalisticamente accaduto (c.d. giudizio esplicativo), al fine di verificare, sulla base di tale ricostruzione, se la condotta omessa possa valutarsi come adeguatamente e causalmente decisiva in relazione all′evitabilità dell′evento, ovvero alla sua verificazione in epoca significativamente posteriore e quindi se, ipotizzandosi come realizzata la condotta dovuta, l′evento lesivo sarebbe stato evitato al di là di ogni ragionevole dubbio. Il tutto da valutare alla luce dei criteri dettati dalle sezioni Unite di questa Corte e in base ai quali, nel reato colposo omissivo improprio il rapporto di causalità tra omissione ed evento non può ritenersi sussistente sulla base del solo coefficiente di probabilità statistica, ma deve essere verificato alla stregua di un giudizio di alta probabilità logica, sicché esso è configurabile solo se si accerti che, ipotizzandosi come avvenuta l′azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l′interferenza di decorsi causali alternativi, l′evento, con elevato grado di credibilità razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensità lesiva [Sezioni unite, 10 luglio 2002, Franzese]: accertamento da effettuarsi tenendo conto non solo di affidabili informazioni scientifiche ma anche delle contingenze significative del caso concreto, e in particolare, della condizione specifica del paziente.

Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 14 marzo-6 maggio 2024 n. 17678