Studio Legale Pietrangeli Bernabei
15-10-2024

Carta del docente - spetta anche ai docenti non di ruolo

La carta dei docenti spetta anche ai docenti assunti a tempo determinato

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L′art. 1 comma 121 della Legge 13 luglio 2015, n. 107 ha introdotto la Carta Elettronica per l′aggiornamento e la formazione professionale del personale docente, ovvero la cosiddetta Card del Docente, che consiste in una carta elettronica dell′importo di 500,00 annui che il docente può utilizzare per l′acquisto di corsi di aggiornamento, ingressi a musei, teatri, cinema o per l′acquisto di apparecchiature elettroniche (esclusi smarth phone e cosa strana anche stampanti). Viene accreditata in genere a settembre e può essere utilizzata entro l′anno successivo. In caso di mancato utilizzo l′importo viene riversato nella carta da utilizzare nell′anno successivo.
La Corte di Giustizia dell′Unione Europea, con l′Ordinanza 18 maggio 202 (causa C-450/21), ha chiarito definitivamente che l′indennità prevista dall′art. 1, comma 121, della l. 13 luglio 2015, n. 107 compete anche ai docenti non ruolo.
Queste le conclusioni della Corte:
Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni pregiudiziali prima e seconda dichiarando che la clausola 4, punto 1, dell′accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del Ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale Ministero, il beneficio di un vantaggio finanziario dell′importo di EUR 500 all′anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l′acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all′aggiornamento professionale, per l′acquisto di hardware e software, per l′iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l′ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l′acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l′obbligo di effettuare attività professionali a distanza.
Anche i precari, pertanto, hanno diritto alla Carta del docente.
Questo orientamento giurisprudenziale si pone nel solco tracciato anche dalla Cassazione che con la Sentenza n. 29961 del 27/10/2023 afferma che l′effetto discriminatorio prodotto dalla disciplina legislativa contenuta nella L. n. 107/2015 e nel DPCM attuativo va eliminato riconoscendo, a favore dei docenti non di ruolo, il medesimo importo assegnato ai docenti assunti a tempo indeterminato. Nel caso in cui il docente finora escluso dal beneficio sia nel frattempo cessato (pensionamento o mancato rinnovo della iscrizione in graduatoria per le supplenze), lo stesso ha diritto al risarcimento del danno economico subìto.
Infine, la cassazione afferma che il regime di prescrizione da applicare è quello quinquennale per i docenti in servizio e decennale per chi, non più in servizio, chiede il risarcimento.
Secondo la Corte di Cassazione, il personale precario mantiene il proprio diritto alla card fino a quando resta all′interno del sistema scolastico; diviene, invece, titolare di un diritto risarcitorio nel momento in cui fuoriesce dal sistema scolastico.
La permanenza nel sistema è attestata dal fatto che il docente precario risulti iscritto nelle graduatorie per le supplenze (ad esaurimento, provinciali o di istituto), o sia entrato in ruolo: ciò comporta che gli vada riconosciuto il diritto alla card per tutti i periodi di servizio prestati con supplenza almeno fino al 30 giugno.
Si considera fuoriuscito dal sistema scolastico chi, pur avendo svolto in passato servizi con contratto a tempo determinato, non risulti oggi più inserito nelle graduatorie; oppure chi, nel frattempo entrato in ruolo, sia cessato dal servizio per pensionamento.
Alla luce di quanto appena descritto, la prescrizione dei diritti è: quinquennale (con decorrenza dalla data in cui è sorto il diritto all′accredito, ossia dalla data del conferimento dell′incarico di supplenza) per chi è rimasto all′interno del sistema; decennale per le azioni risarcitorie (con decorrenza dalla data della fuoriuscita dal sistema scolastico) da parte di chi non vi è più inserito.