Studio Legale Pietrangeli Bernabei
03-10-2024

Responsabilità professionale del sanitario

Linee-guida


(Cp, articolo 590 sexies)
In materia di responsabilità professionale del sanitario, l′articolo 590-sexies del Cp, introdotto dalla legge 8 marzo 2017 n. 24 (cosiddetta "Gelli-Bianco"), prevede, tra l′altro, al comma 2, che "qualora l′evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto". Da ciò consegue che le linee guida costituiscono parametri precostituiti ai quali il giudice deve tendenzialmente attenersi nel valutare l′osservanza degli obblighi di diligenza, prudenza e perizia e non veri e propri precetti cautelari vincolanti, capaci di integrare, in caso di violazione rimproverabile, ipotesi di colpa specifica, con conseguente obbligo di discostarsene nel caso in cui esse risultino inadeguate rispetto all′obiettivo della migliore cura per lo specifico caso in esame (sezioni Unite, 21 dicembre 2017, Mariotti).

Cassazione penale, Sezione IV, sentenza 14 marzo-6 maggio 2024 n. 17678