Studio Legale Pietrangeli Bernabei
07-10-2024

Autovelox

Per la verifica della velocità media non serve una cartellonistica particolare


Il tribunale aveva rilevato che la violazione stradale era stata accertata mediante apparecchiatura elettronica "CELERITA EVO 1411", che misurava la velocità degli autoveicoli non con riferimento a un punto fisso, ma in relazione alla velocità media da essi tenuta in un determinato tratto stradale e che tale caratteristica di rilevamento non era stata adeguatamente segnalata agli automobilisti, indicando il cartello ivi esistente soltanto la dicitura "Controllo elettronico della velocità", senza riferimento alla circostanza che il controllo sarebbe stato eseguito calcolando la velocità media. I giudici di merito, quindi, hanno affermato che la rilevazione della velocità così effettuata era illegittima, poiché non preceduta, come richiesto dall′articolo 142, comma 6, C.d.s., da idonea segnalazione e prendendo in considerazione due punti del tratto stradale, uno iniziale e uno finale, di cui soltanto il primo poteva essere visibile. Per la Cassazione tale ragionamento non merita di essere condiviso, non risultando conforme, come argomentato dal Pm, alla normativa in materia e apparendo altresì sostenuto da giudizi assertivi, privi di adeguata motivazione. Sotto il primo profilo, l′articolo 142 C.d.s. prevede l′utilizzabilità delle apparecchiature di controllo della velocità "anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati" (comma 6), stabilendo che esse devono essere "segnalate e ben visibili", mediante "l′impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosa". Le norme si limitano però a stabilire, quale condizione per l′uso dei richiamati apparecchi, solo la loro previa adeguata segnalazione, senza ulteriori precisazioni. La lettura della disposizione dà peraltro conto che oggetto dell′obbligo di segnalazione è la presenza dell′apparecchio automatico di controllo di velocità, non il tipo di apparecchio né le modalità con cui esso opera il rilevamento. Significativo al riguardo è che tale obbligo sia formulato allo stesso modo per tutti gli apparecchi elettronici di rilevamento della velocità, senza distinzioni tra quelli che compiono tale accertamento da un punto fisso ovvero, come si esprime la norma, tramite "calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati". L′indistinta previsione da parte della legge dell′obbligo di segnalazione per gli uni e gli altri impedisce pertanto di operare distinzioni in ordine al contenuto di tale obbligo. I Supremi giudici hanno quindi ribaltato la sentenza del giudice di merito che invece aveva dato ragione all′automobilista.

Corte di cassazione - Sezione II civile - Ordinanza 15 luglio 2024 n. 19377