Studio Legale Pietrangeli Bernabei
07-10-2024

Incarichi pubblici

Il direttore dell′Asl non si può assegnare altri lavori sempre nel comparto pubblico


I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall′amministrazione di appartenenza, e in caso d′inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, "il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell′ente erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell′entrata del bilancio dell′amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato a incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti". É stato puntualizzato che "le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell′amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi", precisando che "salve le più gravi sanzioni, il conferimento dei predetti incarichi, senza la previa autorizzazione, costituisce in ogni caso infrazione disciplinare per il funzionario responsabile del procedimento".

Corte di cassazione - Sezione I civile - Ordinanza 18 luglio 2024 n. 19823